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DETRAZIONI FISCALI SULLA CASA: CONFERME E NOVITA’

Anche per il 2020 il Governo italiano ha previsto una serie di incentivi sotto forma di detrazioni fiscali per molti interventi edilizi.

La Legge di Bilancio 2020 conferma e proroga le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione sul patrimonio edilizio esistente: Ecobonus, Bonus Casa, Bonus Mobili, Sismabonus e Bonus Verde. Ci sono però anche alcune novità!

Di seguito vi proponiamo lo schema che è stato redatto da S. Tirinato A. Castagna per l’ENEA e che riassume le varie agevolazioni con le relative percentuali e tipologie di soggetti ed opere che possono usufruirne:

E vediamo ora più nel dettaglio quali sono le novità del 2020!

BONUS FACCIATE

Fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile usufruire di una detrazione del 90% per le spese relative agli interventi di riqualificazione delle facciate degli edifici, come la pulitura o la tinteggiatura, il recupero o il restauro delle strutture opache della facciata, compresi i balconi, gli ornamenti ed i fregi.

La detrazione si ripartisce in 10 quote annuali di uguale importo per 10 anni e non è previsto alcun massimale di spesa.

L’unico requisito richiesto per accedere all’agevolazione è l’ubicazione urbanistica dell’immobile: esso deve trovarsi in zona A oppure in zona B del P.G.T. (o P.R.G.) del Comune di riferimento.

Chi ha diritto al bonus?

Come per le ristrutturazioni edilizie, a beneficiare delle detrazioni fiscali per il rinnovo delle facciate sono ovviamente i proprietari e i titolari di diritti reali, ma non solo.

Possono accedervi tutti i soggetti IRPEF e anche IRES. Nello specifico beneficiano:

– il proprietario o il nudo proprietario

– il titolare di un diritto reale di godimento (usufruttuario o chi beneficia del diritto d’uso o di abitazione)

– l’inquilino

– il comodatario

– i soci delle società semplici

– i soci di cooperative

– gli imprenditori individuali, solo se gli immobili non rientrano tra quelli strumentali o merce.

Inoltre, possono usufruire del Bonus Facciate, purché sostengano realmente le spese documentabili tramite fatture e bonifici:

– il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado)

– il componente dell’unione civile

– il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge

– il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.

Nel caso di comproprietari di un immobile, se dalla fattura e dal bonifico risulta solo uno di essi ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al comproprietario che non è stato indicato in fattura e/o sul bonifico, a patto che sulla fattura sia riportata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo.

Hanno diritto alla detrazione anche coloro che non sono ancora proprietari di un immobile ma che abbiano stipulato un regolare contratto preliminare di vendita se l’acquirente:

– esegue gli interventi a proprie spese

– è stato immesso nel possesso dell’immobile

– è stato registrato il preliminare di vendita entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

Infine, può accedere alla detrazione fiscale anche chi esegue i lavori in proprio, ma limitatamente alle spese di acquisto dei materiali.

Il Bonus Facciate è fruibile anche per i condomini, ovviamente a seguito di approvazione da parte dell’assemblea condominiale.

Si fa notare che dal Bonus Facciate sono escluse le opere di sostituzione degli infissi e di riqualificazione energetica, in quanto si tratta di lavori detraibili tramite Ecobonus.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

La Legge di Bilancio per il 2020 esclude la possibilità di ottenere dal fornitore lo sconto diretto in fattura pari alla quota detraibile relativa allo specifico intervento. Resta quindi, nei casi previsti, l’opzione cessione del credito.

Si può usufruire dello sconto in fattura solo per i lavori condominiali che abbiano un valore superiore a 200.000 euro e che interessino più del 50% della superficie disperdente esterna dell’edificio, nonché l’eventuale rifacimento dell’impianto termico di climatizzazione invernale e/o estivo centralizzato.

Per le spese sostenute entro il 31/12/2020 (31 dicembre 2021 per i condomini), relative ad interventi di riqualificazione energetica, sia di singole unità immobiliari, sia di parti comuni dei condomini, i contribuenti possono cedere ai fornitori o ad altri soggetti privati, un credito pari alla detrazione spettante che viene quindi equiparato al pagamento di una parte del corrispettivo.

I soggetti privati cui cedere il credito devono essere connessi al rapporto che ha dato origine alla detrazione, come per esempio in caso di lavori condominiali ad altri condomini cui spetta la detrazione.

Possono usufruire di questa formula anche le E.S.Co (Energy Service Company) e le Società di Servizi Energetici accreditate al G.S.E., comprese le Imprese artigiane e quelle consortili.

E se i contribuenti fossero incapienti nell’anno precedente la spesa?

Ovviamente non possono accedere alla detrazione possedendo redditi esclusi da IRPEF, quindi possono cedere il credito sia ai Soggetti appena menzionati sia ad Istituti di Credito o intermediari finanziari.

Queste le novità per il 2020 in aggiunta ai vari incentivi già normati e riconfermati.

Il mondo delle detrazioni fiscali per la casa è piuttosto articolata e ci sono davvero molti dati tecnici da conoscere per rispondere agli adempimenti se vuoi usufruirne.

Noi offriamo un servizio di consulenza a te, privato cittadino, ma anche agli stessi esperti fiscali (=CAF e commercialisti), perché loro ti potranno consigliare sugli aspetti inerenti la dichiarazione dei redditi, ma spesso non sanno esattamente quali interventi edilizi sono effettivamente detraibili o come deve essere impostata la contabilità dei lavori per poter accedere serenamente alle detrazioni.

Il nostro servizio comprende:

  • consulenza su quali interventi siano o meno detraibili, di quale Bonus si può usufruire e in quali percentuali e se è necessaria o meno la Comunicazione ENEA;
  • raccolta e verifica della documentazione necessaria.

Qualora fosse necessaria la Comunicazione ENEA, ci occupiamo anche della redazione e dell’invio di tale pratica.

Il costo della redazione ed invio della Comunicazione ENEA varia in base al tipo di intervento di efficientamento energetico eseguito.

Specifichiamo che anche questi onorari sono DETRAIBILI!

Per richiedere una nostra consulenza o se hai necessità di compilare ed inviare una Comunicazione ENEA contattaci, saremo lieti di poterti essere d’aiuto!

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